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LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

 Vigente al: 3-8-2013

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e
modalita' per:
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a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici;
(( b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio; ))
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) (( coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di
costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel
settore delle costruzioni e con l'occupazione; ))
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per
le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto
il territorio nazionale. ».
(( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». ))
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
(( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da
uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale
come somma delle precedenti ». ))
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,
o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
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energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di
un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o
meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico
dell'edificio": )) confine che include tutte le aree di pertinenza
dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove
l'energia e' consumata o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale
si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti
pubblici;
l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di
proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di
altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti
soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, (( prodotta in situ ));
l-novies) (( "edificio di riferimento" o "target )) per un
edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra
valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria
(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi
costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche
termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o
componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per
vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli
impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i
servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa
a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del
sistema (( e ceduta per l'utilizzo )) all'esterno dello stesso
confine;
l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili
e non, che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o
captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria":
quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, ((
considerati nella determinazione della prestazione energetica,
erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del
sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che
delimitano un volume definito e dalle strutture interne di
ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i
dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria":
rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria
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impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato
vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per
l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel
caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema
elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi
all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria
rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle
precedenti;
l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti
integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni
dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di
prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il
ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi
di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di
funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di
vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento
edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal
Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme
di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies b. (soppresso).
l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un
edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando
i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle
indicate (( alla lettera l-viciesquater) ));
l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un
edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando
i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte
le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione
delle coperture;
l-viciesquinquies) (( "sistema di climatizzazione estiva" o
"impianto )) di condizionamento d'aria": complesso di tutti i
componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
abbassata;
l-viciessexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto
tecnologico dedicato (( a un servizio energetico )) o a una
combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu'
funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema
tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;
l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una
pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
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fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento
di un edificio progettati o modificati per essere usati
separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite
dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici dell'edificio. ».
(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:
«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura di progetto». ))
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e
privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli
edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e
delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere
di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli
edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o
degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
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i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e
alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a
loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte
seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici (( di climatizzazione )), quali box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto
disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di
attivita' religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente
decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di
cui all'articolo 6;
b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti
tecnici, di cui all'articolo 7.
(( 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma
3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e
paesaggistici. ))
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente
decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite
ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.».
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
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di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della
salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in
conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme
predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su
specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per
singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base
mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine
del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del
corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati
ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici
e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla
base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri
generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del
ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia
e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della
qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici
del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di
trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile. »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica ((
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli
da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la
realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica. (( Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze
dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di
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progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo
attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio,
finalizzati al risparmio energetico»; ))
c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Art. 5
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31
dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche
amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli
edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal
1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli
edifici di nuova costruzione.
2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, (( sentita la
Conferenza unificata )) e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che
puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e'
trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi
zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste
per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell'esigenza
prioritaria di contenere il consumo del territorio; ))
(( c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici
sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si
applica quanto disposto al comma 1; ))
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in
funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di
requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di
utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche'
all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di
proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso le ESCO, (( il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa'
private appositamente costituite )) o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
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decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il
sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, (( ivi inclusa
l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del
fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto
di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono definite le modalita' di gestione e accesso del
fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione
un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio, (( analogo al contratto di rendimento energetico
europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, ((
recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. ))
4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco
delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica
negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi
zero. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla
Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2012/27/UE. ».
Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione). - 1. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica
degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita'
immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per
gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del
certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato
e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel
caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove
previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del
proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di immobili a titolo
gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove
l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e'
tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo
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alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un
edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
produce l'attestato di prestazione energetica (( entro quindici
giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )).
3. Nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
(( 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti. ))
4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una
o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita'
immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano (( la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il
medesimo orientamento e la medesima geometria e )) siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema
di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non
rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2,
ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre
l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta )) giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza
all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente
visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500
m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici
tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3
della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
(( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo. ))
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale
superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di
prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio
stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
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dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano
(( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale ))
dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica
corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto
previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al
fine di semplificare il successivo (( rilascio dell'attestato di
prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione
al (( sistema di certificazione energetica )) in vigore, nonche' i
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione
degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non
costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai
sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od
e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da
rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia
primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli
indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale
ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione
di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica;
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8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione
energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o
locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le
province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi
controlli pubblici.».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche, (( elettriche )) e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste
dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o
degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione
edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti
in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di
climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista
dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
)). Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle
diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla ((
applicazione del predetto articolo 26, comma 7, )) redatta dal
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato. ».
2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo
n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente:
(( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e
dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i
quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di
monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica». ))
Art. 8
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Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro
centoventi giorni )) all'ente competente in materia di controlli
sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche
degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le
eventuali successive modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile,
a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in
materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la
titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni
anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti
termici trasmette annualmente alle regioni (( e alle province
autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica,
(( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma
1-bis»; ))
(( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, » sono soppresse; ))
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento
degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente
decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e le
province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi )) di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con
l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque
garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico
regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio,
manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere
compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e
devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, ))
provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei
soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e
aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti
dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei
rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche (( con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
)), per la definizione congiunta:
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a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di
edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici,
compresa la definizione del sistema informativo comune di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui
agli articoli 10 e 13 ».
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,
predisposte in conformita' alle norme EN a supporto della direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI
equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda
sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti
per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
».
(( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici -
Requisiti energetici per illuminazione». ))
Art. 10
Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente
decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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Art. 11
Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte
in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo
16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,
recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del
2 gennaio 2013.».
Art. 12
Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di
cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita'
e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma
1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita' di
cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui
ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di
cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica
di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e
delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1
e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e'
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non
superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia
autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima
del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
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all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico
di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che
applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e
non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma
2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro.».
Art. 13
Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».
(( Art. 13 bis
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e
alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
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provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento». ))
Art. 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA
predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
Art. 15
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza
energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di
carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre 2013, ))
finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il
miglioramento, (( l'adeguamento antisismico )) e la messa in
sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento ((
dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico degli stessi,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. (( Nella
definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e'
compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo
nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo
di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono
*** ATTO COMPLETO *** Page 17 of 22
stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto
dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per
promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture
di amianto negli edifici. ))
(( Art. 15 bis
Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di
produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle
attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire
eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei
diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.
(GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati
relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e
quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai
settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da
fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di
cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio
possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali
informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))
Art. 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per l'acquisto di mobili
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
(( 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni
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adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,
fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al
65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. ))
(( Art. 16 bis
Interventi per favorire l'accesso al credito
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica
sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che
intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente
decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di
ristrutturazione edilizia». ))
Art. 17
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. (( Entro il 31 dicembre 2013 )), le regioni e le province
autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di
formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o
procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai
corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione
lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso
imprese del settore.».
(( Art. 17 bis
Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
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agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di
calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di
tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni
di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))
Art. 18
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono
abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i
punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3
dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
(( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma
1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1-bis ». ))
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque
ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono
sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ».
(( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma
12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono
emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 19
Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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(( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad
altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai
supporti integrativi »;
a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',
ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili
separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo. »; ))
b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al
dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite
dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti
editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 20
Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e
bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.
2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole:
«somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni». ))
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro
per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per
l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2
del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013,
(( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per
l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a (( 194
milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 (( e a
379 milioni )) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
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utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese )) derivanti
dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20;
b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7
milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per
l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7;
c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2024, )) mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico;
d) quanto a (( 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a )) 35
milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
(( e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7
milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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Blog Riunioni

LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

 Vigente al: 3-8-2013

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e
modalita' per:
*** ATTO COMPLETO *** Page 1 of 22
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici;
(( b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio; ))
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) (( coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di
costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel
settore delle costruzioni e con l'occupazione; ))
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per
le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto
il territorio nazionale. ».
(( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». ))
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
(( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da
uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale
come somma delle precedenti ». ))
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,
o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
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energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di
un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o
meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico
dell'edificio": )) confine che include tutte le aree di pertinenza
dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove
l'energia e' consumata o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale
si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti
pubblici;
l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di
proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di
altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti
soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, (( prodotta in situ ));
l-novies) (( "edificio di riferimento" o "target )) per un
edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra
valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria
(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi
costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche
termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o
componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per
vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli
impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i
servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa
a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del
sistema (( e ceduta per l'utilizzo )) all'esterno dello stesso
confine;
l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili
e non, che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o
captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria":
quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, ((
considerati nella determinazione della prestazione energetica,
erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del
sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che
delimitano un volume definito e dalle strutture interne di
ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i
dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria":
rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria
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impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato
vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per
l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel
caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema
elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi
all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria
rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle
precedenti;
l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti
integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni
dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di
prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il
ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi
di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di
funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di
vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento
edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal
Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme
di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies b. (soppresso).
l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un
edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando
i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle
indicate (( alla lettera l-viciesquater) ));
l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un
edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando
i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte
le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione
delle coperture;
l-viciesquinquies) (( "sistema di climatizzazione estiva" o
"impianto )) di condizionamento d'aria": complesso di tutti i
componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
abbassata;
l-viciessexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto
tecnologico dedicato (( a un servizio energetico )) o a una
combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu'
funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema
tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;
l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una
pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
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fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento
di un edificio progettati o modificati per essere usati
separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite
dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici dell'edificio. ».
(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:
«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura di progetto». ))
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e
privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli
edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e
delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere
di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli
edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o
degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
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i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e
alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a
loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte
seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici (( di climatizzazione )), quali box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto
disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di
attivita' religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente
decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di
cui all'articolo 6;
b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti
tecnici, di cui all'articolo 7.
(( 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma
3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e
paesaggistici. ))
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente
decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite
ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.».
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
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di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della
salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in
conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme
predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su
specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per
singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base
mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine
del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del
corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati
ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici
e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla
base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri
generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del
ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia
e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della
qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici
del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di
trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile. »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica ((
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli
da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la
realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica. (( Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze
dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di
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progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo
attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio,
finalizzati al risparmio energetico»; ))
c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Art. 5
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31
dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche
amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli
edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal
1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli
edifici di nuova costruzione.
2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, (( sentita la
Conferenza unificata )) e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che
puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e'
trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi
zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste
per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell'esigenza
prioritaria di contenere il consumo del territorio; ))
(( c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici
sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si
applica quanto disposto al comma 1; ))
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in
funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di
requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di
utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche'
all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di
proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso le ESCO, (( il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa'
private appositamente costituite )) o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
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decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il
sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, (( ivi inclusa
l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del
fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto
di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono definite le modalita' di gestione e accesso del
fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione
un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio, (( analogo al contratto di rendimento energetico
europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, ((
recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. ))
4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco
delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica
negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi
zero. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla
Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2012/27/UE. ».
Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione). - 1. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica
degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita'
immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per
gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del
certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato
e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel
caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove
previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del
proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di immobili a titolo
gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove
l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e'
tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo
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alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un
edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
produce l'attestato di prestazione energetica (( entro quindici
giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )).
3. Nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
(( 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti. ))
4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una
o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita'
immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano (( la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il
medesimo orientamento e la medesima geometria e )) siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema
di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non
rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2,
ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre
l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta )) giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza
all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente
visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500
m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici
tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3
della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
(( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo. ))
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale
superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di
prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio
stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
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dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano
(( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale ))
dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica
corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto
previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al
fine di semplificare il successivo (( rilascio dell'attestato di
prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione
al (( sistema di certificazione energetica )) in vigore, nonche' i
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione
degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non
costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai
sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od
e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da
rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia
primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli
indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale
ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione
di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica;
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8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione
energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o
locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le
province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi
controlli pubblici.».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche, (( elettriche )) e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste
dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o
degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione
edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti
in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di
climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista
dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
)). Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle
diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla ((
applicazione del predetto articolo 26, comma 7, )) redatta dal
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato. ».
2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo
n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente:
(( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e
dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i
quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di
monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica». ))
Art. 8
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Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro
centoventi giorni )) all'ente competente in materia di controlli
sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche
degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le
eventuali successive modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile,
a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in
materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la
titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni
anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti
termici trasmette annualmente alle regioni (( e alle province
autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica,
(( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma
1-bis»; ))
(( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, » sono soppresse; ))
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento
degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente
decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e le
province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi )) di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con
l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque
garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico
regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio,
manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere
compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e
devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, ))
provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei
soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e
aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti
dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei
rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche (( con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
)), per la definizione congiunta:
*** ATTO COMPLETO *** Page 13 of 22
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di
edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici,
compresa la definizione del sistema informativo comune di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui
agli articoli 10 e 13 ».
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,
predisposte in conformita' alle norme EN a supporto della direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI
equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda
sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti
per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
».
(( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici -
Requisiti energetici per illuminazione». ))
Art. 10
Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente
decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*** ATTO COMPLETO *** Page 14 of 22
Art. 11
Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte
in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo
16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,
recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del
2 gennaio 2013.».
Art. 12
Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di
cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita'
e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma
1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita' di
cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui
ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di
cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica
di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e
delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1
e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e'
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non
superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia
autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima
del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
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all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico
di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che
applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e
non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma
2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro.».
Art. 13
Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».
(( Art. 13 bis
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e
alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
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provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento». ))
Art. 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA
predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
Art. 15
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza
energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di
carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre 2013, ))
finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il
miglioramento, (( l'adeguamento antisismico )) e la messa in
sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento ((
dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico degli stessi,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. (( Nella
definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e'
compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo
nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo
di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono
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stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto
dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per
promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture
di amianto negli edifici. ))
(( Art. 15 bis
Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di
produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle
attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire
eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei
diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.
(GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati
relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e
quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai
settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da
fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di
cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio
possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali
informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))
Art. 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per l'acquisto di mobili
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
(( 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni
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adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,
fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al
65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. ))
(( Art. 16 bis
Interventi per favorire l'accesso al credito
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica
sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che
intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente
decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di
ristrutturazione edilizia». ))
Art. 17
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. (( Entro il 31 dicembre 2013 )), le regioni e le province
autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di
formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o
procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai
corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione
lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso
imprese del settore.».
(( Art. 17 bis
Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
*** ATTO COMPLETO *** Page 19 of 22
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di
calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di
tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni
di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))
Art. 18
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono
abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i
punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3
dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
(( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma
1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1-bis ». ))
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque
ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono
sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ».
(( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma
12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono
emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 19
Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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(( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad
altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai
supporti integrativi »;
a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',
ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili
separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo. »; ))
b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al
dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite
dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti
editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 20
Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e
bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.
2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole:
«somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni». ))
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro
per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per
l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2
del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013,
(( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per
l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a (( 194
milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 (( e a
379 milioni )) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
*** ATTO COMPLETO *** Page 21 of 22
utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese )) derivanti
dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20;
b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7
milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per
l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7;
c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2024, )) mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico;
d) quanto a (( 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a )) 35
milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
(( e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7
milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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Impiantistica

LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

 Vigente al: 3-8-2013

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e
modalita' per:
*** ATTO COMPLETO *** Page 1 of 22
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici;
(( b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio; ))
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) (( coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di
costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel
settore delle costruzioni e con l'occupazione; ))
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per
le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto
il territorio nazionale. ».
(( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». ))
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
(( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da
uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale
come somma delle precedenti ». ))
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,
o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
*** ATTO COMPLETO *** Page 2 of 22
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di
un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o
meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico
dell'edificio": )) confine che include tutte le aree di pertinenza
dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove
l'energia e' consumata o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale
si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti
pubblici;
l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di
proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di
altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti
soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, (( prodotta in situ ));
l-novies) (( "edificio di riferimento" o "target )) per un
edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra
valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria
(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi
costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche
termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o
componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per
vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli
impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i
servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa
a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del
sistema (( e ceduta per l'utilizzo )) all'esterno dello stesso
confine;
l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili
e non, che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o
captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria":
quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, ((
considerati nella determinazione della prestazione energetica,
erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del
sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che
delimitano un volume definito e dalle strutture interne di
ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i
dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria":
rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria
*** ATTO COMPLETO *** Page 3 of 22
impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato
vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per
l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel
caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema
elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi
all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria
rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle
precedenti;
l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti
integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni
dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di
prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il
ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi
di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di
funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di
vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento
edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal
Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme
di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies b. (soppresso).
l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un
edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando
i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle
indicate (( alla lettera l-viciesquater) ));
l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un
edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando
i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte
le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione
delle coperture;
l-viciesquinquies) (( "sistema di climatizzazione estiva" o
"impianto )) di condizionamento d'aria": complesso di tutti i
componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
abbassata;
l-viciessexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto
tecnologico dedicato (( a un servizio energetico )) o a una
combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu'
funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema
tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;
l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una
pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
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fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento
di un edificio progettati o modificati per essere usati
separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite
dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici dell'edificio. ».
(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:
«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura di progetto». ))
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e
privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli
edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e
delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere
di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli
edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o
degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
*** ATTO COMPLETO *** Page 5 of 22
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e
alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a
loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte
seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici (( di climatizzazione )), quali box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto
disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di
attivita' religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente
decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di
cui all'articolo 6;
b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti
tecnici, di cui all'articolo 7.
(( 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma
3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e
paesaggistici. ))
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente
decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite
ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.».
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
*** ATTO COMPLETO *** Page 6 of 22
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della
salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in
conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme
predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su
specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per
singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base
mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine
del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del
corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati
ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici
e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla
base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri
generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del
ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia
e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della
qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici
del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di
trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile. »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica ((
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli
da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la
realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica. (( Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze
dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di
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progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo
attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio,
finalizzati al risparmio energetico»; ))
c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Art. 5
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31
dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche
amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli
edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal
1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli
edifici di nuova costruzione.
2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, (( sentita la
Conferenza unificata )) e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che
puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e'
trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi
zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste
per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell'esigenza
prioritaria di contenere il consumo del territorio; ))
(( c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici
sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si
applica quanto disposto al comma 1; ))
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in
funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di
requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di
utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche'
all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di
proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso le ESCO, (( il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa'
private appositamente costituite )) o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
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decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il
sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, (( ivi inclusa
l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del
fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto
di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono definite le modalita' di gestione e accesso del
fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione
un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio, (( analogo al contratto di rendimento energetico
europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, ((
recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. ))
4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco
delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica
negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi
zero. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla
Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2012/27/UE. ».
Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione). - 1. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica
degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita'
immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per
gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del
certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato
e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel
caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove
previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del
proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di immobili a titolo
gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove
l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e'
tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo
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alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un
edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
produce l'attestato di prestazione energetica (( entro quindici
giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )).
3. Nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
(( 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti. ))
4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una
o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita'
immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano (( la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il
medesimo orientamento e la medesima geometria e )) siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema
di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non
rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2,
ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre
l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta )) giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza
all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente
visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500
m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici
tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3
della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
(( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo. ))
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale
superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di
prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio
stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
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dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano
(( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale ))
dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica
corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto
previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al
fine di semplificare il successivo (( rilascio dell'attestato di
prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione
al (( sistema di certificazione energetica )) in vigore, nonche' i
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione
degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non
costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai
sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od
e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da
rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia
primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli
indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale
ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione
di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica;
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8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione
energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o
locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le
province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi
controlli pubblici.».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche, (( elettriche )) e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste
dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o
degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione
edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti
in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di
climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista
dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
)). Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle
diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla ((
applicazione del predetto articolo 26, comma 7, )) redatta dal
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato. ».
2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo
n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente:
(( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e
dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i
quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di
monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica». ))
Art. 8
*** ATTO COMPLETO *** Page 12 of 22
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro
centoventi giorni )) all'ente competente in materia di controlli
sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche
degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le
eventuali successive modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile,
a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in
materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la
titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni
anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti
termici trasmette annualmente alle regioni (( e alle province
autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica,
(( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma
1-bis»; ))
(( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, » sono soppresse; ))
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento
degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente
decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e le
province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi )) di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con
l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque
garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico
regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio,
manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere
compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e
devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, ))
provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei
soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e
aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti
dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei
rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche (( con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
)), per la definizione congiunta:
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a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di
edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici,
compresa la definizione del sistema informativo comune di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui
agli articoli 10 e 13 ».
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,
predisposte in conformita' alle norme EN a supporto della direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI
equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda
sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti
per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
».
(( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici -
Requisiti energetici per illuminazione». ))
Art. 10
Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente
decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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Art. 11
Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte
in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo
16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,
recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del
2 gennaio 2013.».
Art. 12
Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di
cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita'
e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma
1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita' di
cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui
ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di
cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica
di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e
delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1
e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e'
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non
superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia
autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima
del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
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all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico
di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che
applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e
non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma
2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro.».
Art. 13
Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».
(( Art. 13 bis
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e
alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
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provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento». ))
Art. 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA
predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
Art. 15
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza
energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di
carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre 2013, ))
finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il
miglioramento, (( l'adeguamento antisismico )) e la messa in
sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento ((
dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico degli stessi,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. (( Nella
definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e'
compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo
nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo
di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono
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stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto
dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per
promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture
di amianto negli edifici. ))
(( Art. 15 bis
Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di
produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle
attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire
eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei
diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.
(GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati
relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e
quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai
settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da
fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di
cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio
possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali
informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))
Art. 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per l'acquisto di mobili
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
(( 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni
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adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,
fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al
65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. ))
(( Art. 16 bis
Interventi per favorire l'accesso al credito
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica
sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che
intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente
decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di
ristrutturazione edilizia». ))
Art. 17
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. (( Entro il 31 dicembre 2013 )), le regioni e le province
autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di
formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o
procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai
corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione
lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso
imprese del settore.».
(( Art. 17 bis
Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
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agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di
calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di
tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni
di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))
Art. 18
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono
abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i
punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3
dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
(( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma
1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1-bis ». ))
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque
ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono
sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ».
(( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma
12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono
emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 19
Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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(( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad
altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai
supporti integrativi »;
a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',
ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili
separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo. »; ))
b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al
dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite
dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti
editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 20
Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e
bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.
2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole:
«somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni». ))
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro
per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per
l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2
del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013,
(( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per
l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a (( 194
milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 (( e a
379 milioni )) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
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utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese )) derivanti
dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20;
b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7
milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per
l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7;
c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2024, )) mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico;
d) quanto a (( 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a )) 35
milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
(( e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7
milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

 Vigente al: 3-8-2013

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e
modalita' per:
*** ATTO COMPLETO *** Page 1 of 22
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici;
(( b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio; ))
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) (( coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di
costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel
settore delle costruzioni e con l'occupazione; ))
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per
le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto
il territorio nazionale. ».
(( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». ))
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
(( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da
uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale
come somma delle precedenti ». ))
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,
o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
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energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di
un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o
meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico
dell'edificio": )) confine che include tutte le aree di pertinenza
dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove
l'energia e' consumata o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale
si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti
pubblici;
l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di
proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di
altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti
soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, (( prodotta in situ ));
l-novies) (( "edificio di riferimento" o "target )) per un
edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra
valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria
(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi
costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche
termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o
componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per
vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli
impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i
servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa
a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del
sistema (( e ceduta per l'utilizzo )) all'esterno dello stesso
confine;
l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili
e non, che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o
captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria":
quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, ((
considerati nella determinazione della prestazione energetica,
erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del
sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che
delimitano un volume definito e dalle strutture interne di
ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i
dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria":
rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria
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impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato
vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per
l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel
caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema
elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi
all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria
rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle
precedenti;
l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti
integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni
dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di
prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il
ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi
di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di
funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di
vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento
edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal
Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme
di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies b. (soppresso).
l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un
edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando
i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle
indicate (( alla lettera l-viciesquater) ));
l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un
edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando
i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte
le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione
delle coperture;
l-viciesquinquies) (( "sistema di climatizzazione estiva" o
"impianto )) di condizionamento d'aria": complesso di tutti i
componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
abbassata;
l-viciessexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto
tecnologico dedicato (( a un servizio energetico )) o a una
combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu'
funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema
tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;
l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una
pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
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fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento
di un edificio progettati o modificati per essere usati
separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite
dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici dell'edificio. ».
(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:
«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura di progetto». ))
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e
privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli
edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e
delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere
di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli
edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o
degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
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i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e
alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a
loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte
seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici (( di climatizzazione )), quali box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto
disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di
attivita' religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente
decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di
cui all'articolo 6;
b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti
tecnici, di cui all'articolo 7.
(( 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma
3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e
paesaggistici. ))
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente
decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite
ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.».
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
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di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della
salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in
conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme
predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su
specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per
singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base
mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine
del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del
corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati
ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici
e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla
base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri
generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del
ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia
e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della
qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici
del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di
trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile. »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica ((
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli
da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la
realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica. (( Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze
dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di
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progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo
attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio,
finalizzati al risparmio energetico»; ))
c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Art. 5
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31
dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche
amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli
edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal
1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli
edifici di nuova costruzione.
2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, (( sentita la
Conferenza unificata )) e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che
puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e'
trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi
zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste
per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell'esigenza
prioritaria di contenere il consumo del territorio; ))
(( c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici
sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si
applica quanto disposto al comma 1; ))
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in
funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di
requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di
utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche'
all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di
proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso le ESCO, (( il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa'
private appositamente costituite )) o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
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decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il
sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, (( ivi inclusa
l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del
fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto
di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono definite le modalita' di gestione e accesso del
fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione
un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio, (( analogo al contratto di rendimento energetico
europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, ((
recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. ))
4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco
delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica
negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi
zero. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla
Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2012/27/UE. ».
Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione). - 1. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica
degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita'
immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per
gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del
certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato
e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel
caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove
previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del
proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di immobili a titolo
gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove
l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il proprietario e'
tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo
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alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un
edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
produce l'attestato di prestazione energetica (( entro quindici
giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )).
3. Nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
(( 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti. ))
4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una
o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita'
immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano (( la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il
medesimo orientamento e la medesima geometria e )) siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema
di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non
rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2,
ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre
l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta )) giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza
all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente
visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500
m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici
tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3
della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
(( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo. ))
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale
superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di
prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio
stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
*** ATTO COMPLETO *** Page 10 of 22
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano
(( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale ))
dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica
corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto
previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al
fine di semplificare il successivo (( rilascio dell'attestato di
prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione
al (( sistema di certificazione energetica )) in vigore, nonche' i
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione
degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non
costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai
sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od
e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da
rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia
primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli
indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale
ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione
di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica;
*** ATTO COMPLETO *** Page 11 of 22
8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione
energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o
locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le
province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi
controlli pubblici.».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche, (( elettriche )) e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste
dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o
degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione
edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti
in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di
climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista
dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
)). Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle
diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla ((
applicazione del predetto articolo 26, comma 7, )) redatta dal
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato. ».
2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo
n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente:
(( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e
dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i
quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di
monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica». ))
Art. 8
*** ATTO COMPLETO *** Page 12 of 22
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro
centoventi giorni )) all'ente competente in materia di controlli
sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche
degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le
eventuali successive modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile,
a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in
materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la
titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni
anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti
termici trasmette annualmente alle regioni (( e alle province
autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica,
(( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma
1-bis»; ))
(( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, » sono soppresse; ))
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento
degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente
decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e le
province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi )) di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con
l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque
garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico
regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio,
manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere
compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e
devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, ))
provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei
soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e
aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti
dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei
rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche (( con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
)), per la definizione congiunta:
*** ATTO COMPLETO *** Page 13 of 22
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di
edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici,
compresa la definizione del sistema informativo comune di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui
agli articoli 10 e 13 ».
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,
predisposte in conformita' alle norme EN a supporto della direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI
equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda
sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti
per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
».
(( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici -
Requisiti energetici per illuminazione». ))
Art. 10
Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente
decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*** ATTO COMPLETO *** Page 14 of 22
Art. 11
Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte
in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo
16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,
recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del
2 gennaio 2013.».
Art. 12
Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di
cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita'
e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma
1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita' di
cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui
ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di
cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica
di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e
delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1
e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e'
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non
superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia
autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima
del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
*** ATTO COMPLETO *** Page 15 of 22
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico
di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che
applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e
non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso
di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma
2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro.».
Art. 13
Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».
(( Art. 13 bis
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e
alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
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provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento». ))
Art. 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA
predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
Art. 15
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza
energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di
carattere strutturale, (( da adottare entro il 31 dicembre 2013, ))
finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il
miglioramento, (( l'adeguamento antisismico )) e la messa in
sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento ((
dell'efficienza idrica )) e del rendimento energetico degli stessi,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. (( Nella
definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e'
compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo
nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo
di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono
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stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto
dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per
promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture
di amianto negli edifici. ))
(( Art. 15 bis
Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di
produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle
attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire
eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei
diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.
(GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati
relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e
quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai
settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da
fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di
cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio
possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali
informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))
Art. 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per l'acquisto di mobili
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
(( 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni
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adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,
fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al
65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. ))
(( Art. 16 bis
Interventi per favorire l'accesso al credito
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica
sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che
intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente
decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di
ristrutturazione edilizia». ))
Art. 17
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. (( Entro il 31 dicembre 2013 )), le regioni e le province
autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di
formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o
procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai
corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione
lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso
imprese del settore.».
(( Art. 17 bis
Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
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agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di
calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di
tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni
di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))
Art. 18
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono
abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i
punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3
dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
(( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma
1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1-bis ». ))
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque
ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono
sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ».
(( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma
12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono
emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 19
Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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(( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad
altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai
supporti integrativi »;
a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',
ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili
separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo. »; ))
b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al
dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite
dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti
editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 20
Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e
bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.
2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole:
«somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni». ))
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro
per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per
l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2
del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013,
(( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per
l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a (( 194
milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 (( e a
379 milioni )) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
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utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese )) derivanti
dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20;
b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7
milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per
l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7;
c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2024, )) mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico;
d) quanto a (( 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a )) 35
milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
(( e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7
milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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Data 01/10/2013 Detrazioni Fiscali
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