Certificazione di prestazione energetica
(APE,
ex ACE)
In
Emilia Romagna per realizzare gli Attestati di Prestazione Energetica è
necessario essere iscritti ad un elenco di certificatori.
Lo studio
termotecnico Barogi è accreditato e abilitato al rilascio dell’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) e forte delle centinaia di certificati emessi ad
oggi si propone come vostro consulente per redigere tale attestato e dove fosse
necessario effettuare degli interventi per migliorare la classe energetica di
un edificio privato o industriale.
Dal primo Gennaio 2012, infatti, in Emilia
Romagna anche gli annunci commerciali di vendita devono riportare l'indice di
prestazione energetica dell'edificio, che un tecnico abilitato ha verificato e
documentato nell’attestato di
prestazione energetica (APE, che ha sostituito l'attestato di
certificazione energetica ACE). Si aggiungono quindi a tutti i casi già
normati, quali compravendite e locazioni.
La
metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, così come
previsto dal decreto 4 giugno 2013, entrerà in vigore con l'emanazione di
prossimi provvedimenti.
Una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce come si devono
comportare i professionisti e i notai nella fase transitoria di applicazione
del nuovo Dl 63 / 2013 per quel che riguarda il nuovo attestato di prestazione
energetica (APE).
A.P.E.
L'Attestato
di Certificazione Energetica ora è Attestato di Prestazione Energetica e è
attualmente necessario:
-
in
caso di vendita o di locazione di un immobile abitativo, commerciale,
industriale, privato o pubblico, salvo poche specifiche eccezioni;
-
nel
caso di nuove costruzioni (ossia gli edifici per i quali è stata presentata in
Comune la denuncia di inizio attività o la domanda per il permesso di costruire
successivamente al 1 Settembre 2007)
-
nei
casi di ristrutturazione o manutenzioni straordinarie in cui è specificatamente
richiesto.
-
in
alcuni casi, per ottenere le detrazioni del 55% previste dalle ultime leggi
finanziarie
Nel caso di
nuove costruzioni e nei casi, in cui è richiesto, di ristrutturazioni o delle
manutenzioni straordinarie, deve essere elaborato da un professionista
indipendente, non coinvolto nella progettazione e nella costruzione delle opere
al fine di assicurare l’imparzialità.
Con
l'entrata in vigore della Legge n.90/2013 che modifica il DL 63/2013, viene
recepita anche in Italia, la Direttiva Comunitaria 2010/31/CE riguardo la
prestazione energetica in edilizia. Tale legge sostituisce l'Attestato di
Certificazione Energetica (ACE) con
l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di cui la Delibera della Giunta
regionale, 1366/2011, ne aveva già stabilito l'effettiva equivalenza.
L'obbligo
di allegare l'Attestato vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso
(contratti di compravendita e locazione), pena la nullità del contratto;
inoltre è obbligatorio anche per gli atti a titolo gratuito di trasferimento di
un immobile. I proprietari che non si doteranno dell'Attestato di Prestazione
Energetica, potranno essere soggetti alle sanzioni amministrative riportate di
seguito:
Da
3.000 Euro a 18.000 Euro per nuove costruzioni, ristrutturazioni, compravendita
Da
300 Euro a 1.800 Euro per contratti di locazione
Da
500 Euro a 3.000 Euro per annunci di vendita e locazione privi di indicazione
dei parametri energetici
Al
momento non sono state introdotte modifiche sostanziali, se non la sola
denominazione; questo perché il Decreto Legislativo vigente rimanda alle
successive emanazioni tutte le variazioni e gli adeguamenti relativi alla
metodologia di calcolo della prestazione energetica dell'immobile. La classe
energetica dell'edificio continuerà ad essere determinata utilizzando l'indice
di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile,
esattamente come si faceva per gli ACE.