Certificazione Energetica

 Certificazione di prestazione energetica

(APE, ex ACE)

 

In Emilia Romagna per realizzare gli Attestati di Prestazione Energetica è necessario essere iscritti ad un elenco di certificatori.

 

Lo studio termotecnico Barogi è accreditato e abilitato al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e forte delle centinaia di certificati emessi ad oggi si propone come vostro consulente per redigere tale attestato e dove fosse necessario effettuare degli interventi per migliorare la classe energetica di un edificio privato o industriale.

 

Dal primo Gennaio 2012, infatti, in Emilia Romagna anche gli annunci commerciali di vendita devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio, che un tecnico abilitato ha verificato e documentato nell’attestato di prestazione energetica (APE, che ha sostituito l'attestato di certificazione energetica ACE). Si aggiungono quindi a tutti i casi già normati, quali compravendite e locazioni.

La metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, così come previsto dal decreto 4 giugno 2013, entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi provvedimenti.
Una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce come si devono comportare i professionisti e i notai nella fase transitoria di applicazione del nuovo Dl 63 / 2013 per quel che riguarda il nuovo attestato di prestazione energetica (APE).

 

A.P.E.

L'Attestato di Certificazione Energetica ora è Attestato di Prestazione Energetica e è attualmente necessario:

-      in caso di vendita o di locazione di un immobile abitativo, commerciale, industriale, privato o pubblico, salvo poche specifiche eccezioni;

-      nel caso di nuove costruzioni (ossia gli edifici per i quali è stata presentata in Comune la denuncia di inizio attività o la domanda per il permesso di costruire successivamente al 1 Settembre 2007)

-      nei casi di ristrutturazione o manutenzioni straordinarie in cui è specificatamente richiesto.

-      in alcuni casi, per ottenere le detrazioni del 55% previste dalle ultime leggi finanziarie

Nel caso di nuove costruzioni e nei casi, in cui è richiesto, di ristrutturazioni o delle manutenzioni straordinarie, deve essere elaborato da un professionista indipendente, non coinvolto nella progettazione e nella costruzione delle opere al fine di assicurare l’imparzialità.

 

Con l'entrata in vigore della Legge n.90/2013 che modifica il DL 63/2013, viene recepita anche in Italia, la Direttiva Comunitaria 2010/31/CE riguardo la prestazione energetica in edilizia. Tale legge sostituisce l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di cui la Delibera della Giunta regionale, 1366/2011, ne aveva già stabilito l'effettiva equivalenza.

 

L'obbligo di allegare l'Attestato vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (contratti di compravendita e locazione), pena la nullità del contratto; inoltre è obbligatorio anche per gli atti a titolo gratuito di trasferimento di un immobile. I proprietari che non si doteranno dell'Attestato di Prestazione Energetica, potranno essere soggetti alle sanzioni amministrative riportate di seguito:

Da 3.000 Euro a 18.000 Euro per nuove costruzioni, ristrutturazioni, compravendita

Da 300 Euro a 1.800 Euro per contratti di locazione

Da 500 Euro a 3.000 Euro per annunci di vendita e locazione privi di indicazione dei parametri energetici

 

Al momento non sono state introdotte modifiche sostanziali, se non la sola denominazione; questo perché il Decreto Legislativo vigente rimanda alle successive emanazioni tutte le variazioni e gli adeguamenti relativi alla metodologia di calcolo della prestazione energetica dell'immobile. La classe energetica dell'edificio continuerà ad essere determinata utilizzando l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, esattamente come si faceva per gli ACE.